Al fine di agevolare la comprensione e l’interpretazione delle norme riportiamo in allegato i provvedimenti emanati nelle scorse ore e uno schema riepilogativo delle misure principali introdotte da ciascun provvedimento.

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23 Giugno 2020
23 Giugno 2020
23 Giugno 2020
23 Giugno 2020
23 Giugno 2020
4 Maggio 2020
2 Maggio 2020
30 Aprile 2020
27 Aprile 2020
12 Aprile 2020
11 Aprile 2020
9 Aprile 2020
6 Aprile 2020
6 Aprile 2020
26 Marzo 2020
26 Marzo 2020
23 Marzo 2020
23 Marzo 2020
23 Marzo 2020
21 Marzo 2020
20 Marzo 2020
19 Marzo 2020
19 Marzo 2020
17 Marzo 2020
17 Marzo 2020
13 Marzo 2020
12 Marzo 2020
11 Marzo 2020
11 Marzo 2020
10 Marzo 2020
10 Marzo 2020
10 Marzo 2020
    Aggiornamento del 12 Giugno 2020

    Provvedimento Agenzia delle Entrate per il iconoscimento del contributo a fondo perduto

    In data 10.06.2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (prot. n. 0230439/2020) “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” che si riporta qui in allegato.

    Il provvedimento approva il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto (ex. articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 – decreto-legge Rilancio), con le relative istruzioni e specifiche tecniche; la richiesta potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020 dai soggetti che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

    La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

     

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dPCM dell’11.06.2020.

    In data 11.06.2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ulteriori disposizioni relative alla gestione dell’emergenza Covid-19, in applicazione dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, fatto salvo per i diversi termini di durata indicati nelle singole misure.

    Il provvedimento recepisce le nuove linee guida sulle riaperture della Conferenza delle Regioni, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche al settore delle attività ricreative.

    In particolare si segnala:

    • La riapertura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.
    • La ripresa degli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.
    • Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
    • In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. 
    Aggiornamento dell'8 Giugno 2020

    Convertito in Legge il DL liquidità

    in relazione alle misure di sostegno alle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria, Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 143 di sabato 6 giugno, è stato pubblicato il testo della legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. DL Liquidità).  

    La legge è entrata in vigore in data 6 giugno 2020; in allegato il testo.

     

    DL Rilancio

    in relazione al D.L. Rilancio vi segnaliamo:

    • la brochure informativa pubblicata in data 25 maggio  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sintetizza tutte le misure per lavoratori e famiglie previste dal Decreto Rilancio in relazione all’emergenza COVID-19.i allega una brochure informativa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
    • la brochure informativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che riepiloga le misure introdotte.

     Riportiamo in allegato i documenti, disponibili anche sui rispettivi siti.

     

    Brochure Informativa Covid19-Misure per le imprese.

    Infine, in relazione alle misure di sostegno adottate nelle scorse settimane dal Governo per per froteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, si riporta in allegato una brochure informativa redatta grazie alla collaborazione di Ayming che rappresenta un utile strumento per orientarsi tra le numerose prevsioni introdotte.

    Il documento è inoltre disponibile anche sul sito di Netcomm, nella pagina dedicata all’emergenza Covid.

    Aggiornamento del 4 Maggio 2020

    Circolare del Ministero dell’interno 2 maggio 2020 ai Prefetti in relazione al DPCM 26 aprile 2020

    Il Ministero dell’Interno ha inviato la Circolare del 2 maggio 2020 ai Prefetti fornendo indicazioni operative concernenti le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 per l’attuazione delle misure della c.d. “fase 2”.

    La Circolare ribadisce l’applicabilità delle misure dal giorno 4 maggio al giorno 17 maggio, indicando informazioni  in relazione alla parziale ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali nei limiti indicati dal dPCM 26.04.2020.

    In particolare, si evidenziano i seguenti chiarimenti forniti dalla Circolare:

    • Trasferimenti e spostamenti in altra Regione consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; gli spostamenti per incontrare i congiunti possono essere effettuati solo all’interno della propria regione;
    • Consentito il rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo non poter procedere a ulteriori spostamenti al di fuori dei confini regionali qualora non ricorra uno dei motivi legittimi;
    • Confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatte salve le attività di generi alimentari e prima necessità indicate nell’allegato 1 del decreto, a cui è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
    • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e introdotta la ristorazione con asporto, fermo restando il divieto di consumo all’interno dei locali;
    • Le attività attività produttive, industriali e commerciali consentite sono statta ampliate; in ogni caso lo svolgimento delle attività è subordinatoal rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, del protocollo di sicurezza nei cantieri sempre del 24 aprile e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020. È eliminata ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva;
    • La Prefettura garantirà il controllo sull’osservanza dei predetti protocolli, è pertanto eliminato il precedente regime di verifica dei presupposti richiesto dagli interessati alla Prefettura; l’obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto resta invece confermato solo per le attività sospese al fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per vigilanza, manutenzione, sanificazione e spedizione delle merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione di beni e forniture;
    • L’eventuale violazione delle misure dei tre protocolli comporta le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, previste dall’art. 4 del DL coordinamento normativa Covid-19;

    Disponibile il nuovo modello per gli spostamenti.

    Il Ministero dell’Interno ha reso disponible il nuovo modello per gli spostamenti, aggiornato alle nuove disposizioni (vedi sopra).

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute sul contact tracing.

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112, del 2 maggio 2020, il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020, “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”, che riporta i criteri relativi alle attività di monitoraggio e contact tracing. In particolare, il decreto prevede i seguenti indicatori:

    • indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio (Tabella 1);
    • indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti (Tabella 2);
    • indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari (Tabella 3).

    Pubblicate le FAQ aggiornate al nuovo dPCM 26 aprile 2020.

    Il sito del Governo ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ fornendo chiarimenti applicativi in relazione alle nuove misure contenute nel dPCM del 26 aprile 2020, relative alla Fase 2.

    Aggiornamento del 29 Aprile 2020

    dPCM 26 aprile 2020 “Fase 2”

    In allegato rimettiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile, che disciplina la c.d. “fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

    Il documento è costituito dal Decreto e dagli allegati tra cui il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e la diffusione del COVID-19, aggiornato e reso disponibile lo scorso 24 aprile.

    Le misure contenute nel decreo entreranno in vigore il 4 maggio 2020, sostituiranno le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

    Le misure indicate dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11  si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

    Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

    Tra le diverse misure si segnala:

    • il divieto di spostarsi in una Regione diversa da quella dove ci si trova, ma con possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche in Regione diversa;
    • la possibilità di asporto dalle attività ristorative fermo l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza;
    • il possibile aggiornamento della lista di attività permesse di commercio al dettaglio e servizi alla persona che potranno essere modificati con decreto del MISE, sentito il MEF;
    • l’applicazione delle misure contenute nel Protocollo di Sicurezza del 24.04.2020.

     

    Protocollo di Sicurezza nei luoghi di lavoro del 24 aprile

    Il dPCM 26 aprile riporta in allegato il Protocollo sulla sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato a seguito dell’intesa tra il Governo e le parti sociali (la cui prima versione risale allo scorso 14 marzo scorso). Il Governo, al fine di rimodulare le misure di contenimento e dare l’avvio alla cosiddetta fase 2, sulla base delle diverse analisi condotte nelle scorse settimane a vario titolo e d’intesa con le Parti Sociali ha raggiunto un Accordo di integrazione del Protocollo originario. 

    In particolare, la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni (a misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza).

    Il protocollo riporta una serie di nuovi elementi tra cui:

    • la presentazione del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone per coloro che rientrano al lavoro a seguito della malattia;
    • la necessaria collaborazione tra il datore di lavoro e le Istituzioni, in particolare nelle zone particolarmente a rischio, e l’adozione di  misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).- l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
    • favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
    • il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
    • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
    Aggiornamento del 14 Aprile 2020

    dPCM 10 aprile 2020

    Il decreto emanato dal Presidente del Consiglio proroga le misure di limitazione degli spostamenti e delle attività produttuve e commerciali sino al 3 maggio, con alcune limitate eccezioni; infatti, a partire da oggi, 14 aprile, le cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini e  il comparto relativo a silvicoltura potranno riaprire la loro attività, ferma restando la possibilità per le Regioni di adottare misure diverse sulla base delle specifiche esigenze territoriali (riportiamo qui di seguito le misure adottate da Regione Lombardia).

    Il Governo si è riservato di valutare l’adozione di ulteriori provvedimenti per anticipare la riapertura delle attività produttive qualora si verificassero le condizioni.

    Inoltre, il Governo sta già lavorando alla c.d. “fase due” di riapertura delle attività fondato su due pilastri:

    – Istituzione di un Gruppo di lavoro di esperti in materia economica e sociale – guidato da Vittorio Colao; il Gruppo di esperti si relazionerà con il Comitato Tecnico-scientifico per definire nuovi modelli e logiche organizzative delle attività lavorative al fine di garantire la ripresa delle attività;

    -Aggiornamento delle misure contenute nel Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritto lo scorso 14 marzo, la cui osservanza sarà fondamentale per la riapertura delle attività produttive e commerciali.

     

    Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 – Regione Lombardia.

    Il Presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza che riporta indicazioni specifiche per le attività commerciali; in regione è dunque consentita la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria, per ufficio, carta e cartone, fiori e piante. Resta vietato il commercio al dettaglio effettuato mediante distributori automatici; è inoltre vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita di articoli per elettronica, informatica e telecomunicazioni.
    In allegto l’Ordinanza.

     

    Misure Fiscali – D.L. n. 23, 8 aprile 2020: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

    In relazione ai provvedimenti di sostegno per imprese e famiglie segnaliamo per vostra utilità la pubblicazione della Circolare n.9/E del 13 aprile da parte di Agenzia delle Entrate, che riporta una serie di chiarimenti operativi sulle misure introdotte con il Decreto n. 23 dell’8 aprile scorso, disponibile in allegato.

    Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a visitare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle misure adottate in relazione al contrasto al Covid19.

    Aggiornamento del 3 Aprile 2020

    dPCM 1 aprile 2020: Proroga delle misure

    E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del P.C.M. 1 aprile 2020 che proroga le misure adottate nelle scorse settimane dando così continuità ai provvedimenti qui di seguito indicati:

    • dPCM 8 marzo che ha introdotto le misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle altre province individuate e il monitoraggio delle misure; al riguardo il nuovo provvedimento introduce altresì la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo
    • dPCM 9 marzo che ha esteso su tutto il territorio nazionale le restrizioni in materia di spostamenti, lavoro ed eventi;
    • dPCM 11 marzo inerente le misure in materia di sospensione delle attività commerciali e ristorazione;
    • dPCM 22 marzo riguardante sospensione attività produttive e lista codici Ateco delle attività autorizzate alla sospensione.
    • inoltre, sono prorogate l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    Le disposizioni saranno in vigore dal 4 aprile e fino al 13 aprile, salvo eventuale nuova proroga; come evidenziato dal Presidente del Consiglio, allo stato dei fatti non è ancora possibile stabilire quando potranno essere revocate le misure di contenimento.

     

    Agenzia delle Entrate – Circolare sul D.L. Cura Italia

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 8/E per fornire chiarimenti riguardanti le misure previste dal DL Cura Italia. In particolare, il provvedimento affronta i seguenti ambiti:

    • Proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
    • Sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agenzia della riscossione e termini procedimenti tributari;
    • Misure specifiche a sostegno delle imprese;
    • Misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
    • Ulteriori disposizioni.

    Il provvedimento, in allegato alla presente, è disponibile a questo link.

    Aggiornamento del 26 Marzo 2020 (Modifiche al DPCM 22.03.2020 - I nuovi Codici ATECO)

    Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico: Modifiche al DPCM 22.03.2020 – I nuovi Codici ATECO

    Vi informiamo che ieri sera è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il nuovo elenco dei Codici ATECO che SOSTITUISCE il precedente allegato 1 al DPCM 22.03.2020, aggiornato a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali (qui in allegato).

    L’elenco individua nuovi codici, ovvero nuove attività che possono operare per supportare le filiere interessate ed altre attività inizialmente ammesse che per effetto di tale aggiornamento ora sono sospese; a tale riguardo le aziende che devono sospendere la loro attività hanno la possibilità di espletare le ultime attività necessarie inclusa la spedizione delle merci in giacenza fino alla data del 28 marzo 2020.

    Riguardo al commercio elettronico comunichiamo che questa mattina abbiamo chiesto ulteriore conferma al MISE riguardo la piena operatività del commercio elettronico, il Ministero ha confermato quanto riportato nei giorni scorsi, ovvero che: 

    Il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet è espressamente previsto dall’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020 che continua a produrre i suoi effetti in quanto richiamato e prorogato fino al 3 aprile dal DPC 22 marzo 2020.

    Comunicazione ai Prefetti

    In relazione alle comunicazioni che devono essere effettuate ai Prefetti, segnaliamo che tali comunicazioni dovranno essere effettuate SOLO nei casi indicati nel DPCM 22.03.2020 (che alleghiamo nuovamente per agevolarvi il confronto segnalando nuovamente che l’allegato 1 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO pubblicati ieri, il decreto per il resto è invariato e operativo).

    Riepiloghiamo qui di seguito le diverse ipotesi:

    Nessuna comunicazione 

    Per le attività GIA’ espressamente autorizzate dall’art. 1 comma 1, lettera a) NON è necessario compiere alcun adempimento.

    Obbligo di Comunicazione 

    Per quanto concerne le attività individuate all’articolo 1, comma 1 alle lettere d), e), g) ovvero: 

    • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che continuano ad operare , dei servizi di pubblica autorità e dei servizi essenziali (vedi lett. d, e)
    • impianti a ciclo produttivo continuato (vedi lett. g)

    sono tenute a comunicare il prosieguo dell’attività ai Prefetti della Provincia ove è ubicata l’impresa. 

    Autorizzazione Preventiva 

    Per le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale di cui alla lettera h) è invece necessaria l’autorizzazione preventiva del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive. Riguardo alle comunicazioni, segnaliamo che numerose Prefetture hanno predisposto modelli e istruzioni per le tre fattispecie indicate (lettere d, e, g) e per richiedere la previa autorizzazione ai sensi della lettera h).

    Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 c.d. DL Riordino Coronavirus.

    Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 25.03.2020, il Decreto Legge c.d. DL Riordino Coronavirus, in vigore a partire da oggi (26.03.2020). Come anticipato ieri, il decreto intende da un lato riordinare i provvedimenti adottati sino ad ora contenenti le misure di contrasto alla grave crisi epidemiologica, e dall’altro lato, introdurre nuove misure più restrittive per il contenimento dell’epidemia e per garantire l’osservanza delle misure stesse. In particolare sono previste:

    • Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 – Si prevede la possibilità di applicare, in parte o su tutto il territorio nazionale, per un massimo di 30 giorni, reiterabili, fino al 31 luglio, alcune misure secondo principi di adeguatezza e proporzionalità da valutarsi in base al rischio.
    • Attuazione delle misure di contenimento (Articolo 2)
    • Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale (Art. 3) – riguardo tale aspetto, il Decreto prevede la possibilità per le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento, di adottare nel proprio territorio una o più delle misure di cui l’articolo 1, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica.
    • Sanzioni e controlli (Art. 4) – Si disciplinano le sanzioni relative alla trasgressione delle misure di cui all’art. 1, tra cui, come sanzioni accessorie per le attività produttive e commerciali, la chiusura dell’attività o dell’esercizio tra 5 e 30 giorni
    Aggiornamento del 25 Marzo 2020

    dPCM 22.03.2020 – e-Commerce

    In relazione alle richieste pervenute di ulteriori chiarimenti applicativi, segnaliamo che a breve (entro oggi) saranno rese disponibili le FAQ aggiornate al dPCM 22.03.2020, che recepiscono le richieste di chiarimento formulate al Ministero; circostanza che permette di dare carattere di ufficialità alle indicazioni pervenuteci ieri e dissipare i dubbi applicativi emersi. Daremo evidenza della pubblicazione degli aggiornamenti attraverso il sito di Netcomm.

     

    DL Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

    Segnaliamo che nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge di coordinamento della normativa relativa alle misure di contrasto al Covid-19, presentato in conferenza stampa.

    Il decreto chiarisce che al fine di contenere e contrastare i rischi di diffusione: “possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di essoper periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso“.

    Il nuovo decreto oltre a regolamentare i rapporti tra le istituzioni nazionali e locali in relazione all’emergenza introduce una serie di misure, anche sanzionatorie per garantire il rispetto delle misure stesse. Il decreto al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esiteremo a condividere il testo del decreto non appena sarà disponibile con un’analisi delle misure.

     

    Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

    Vi informiamo che il Ministero è intervenuto con un nuovo decreto finalizzato a prorogare fino al 3 aprile prossimo i provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all’emergenza sanitaria e contrastare la diffusione del Covid19. Inoltre, è prevista l’introduzione di un’ulteriore riduzione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) sempre fino al 3 aprile. Renderemo disponibile il decreto sul sito di Netcomm a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Aggiornamento del 23 Marzo 2020

    DPCM 22.03.2020

    Come noto il DPCM 22.03.2020, ha disposto la chiusura sull’intero territorio nazionale di ogni attività produttiva e commerciale che non sia strettamente necessaria e indispensabile a garantire beni e servizi essenziali per fronteggiare adeguatamente l’emergenza sanitaria-

    Continueranno ad operare senza interruzione:

    • supermercati e negozi di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie;
    • Saranno garantiti servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali;
    • Saranno salvaguardati trasporti e servizi pubblici essenziali;
    • Saranno assicurate tutte le attività accessorie a quelle summenzionate;
    • Sarà consentito lo svolgimento di lavoro in smart working e saranno salvaguardate le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.

    Il DPCM riporta nell’allegato 1 l’elenco delle attività (Codici ATECO) che possono continuare ad operare; i Codici potranno essere modificati con ulteriori provvedimenti. Le attività che non rientrano nell’elenco hanno tempo sino al 25 marzo per chiudere l’attività (evadendo le ultime urgenze).

     

    DPCM ed e-Commerce

    Abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito all’e-commerce. Al riguardo, come evidenziato nell’home-page del sito di Netcomm, segnaliamo quanto segue:

    •  Il DPCM 22.03.2020 art. 1, lett. A) dispone che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (Codici Ateco Individuati).
    • Il paragrafo continua precisando che “resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ord. Min. della Salute 20.03.2020.
    • Occorre ricordare che il DPCM 11 marzo nell’allegato 1 elenca tutte le attività (all’epoca consentite) indicando che sono ammesse le attività di Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (nonché per televisione, per corrispondenza, radio, telefono).
    • DPCM 22.03.2020, art. 1. Lett. D) dispone inoltre che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 nonché servizi pubblica utilità”.

    Ne deriva che: non essendo stata effettuata una espressa esclusione dell’ecommerce ed essendo, al contrario, richiamato il DPCM 11.03.2020, possiamo ritenere che il commercio elettronico può continuare ad operare. In particolare, non vi è alcun dubbio relativamente alla vendita online di beni della fiera agro-alimentare e farmaceutica.

    Per quanto concerne le altre filiere (es. abbigliamento, arredo) possiamo intendere che l’attività di vendita via internet continui fermo restando che, naturalmente, la produzione dei beni legati alle filiere non  essenziali è sospesa.

    In caso di dubbi, suggeriamo di informare o comunque di confrontarsi con la prefettura del luogo di svolgimento dell’attività (la prefettura se ritiene che non sussistano le condizioni anche in termini di sicurezza può infatti sospendere l’attività). Ricordiamo che le disposizioni del DPCM decorrono a partire da oggi e sino al 3 aprile 2020.

    In ogni caso segnaliamo che è in corso un confronto con le Autorità competenti e pertanto non esiteremo ad informarvi su eventuali ulteriori precisazioni relative al nostro settore.

     

    Ordinanze della Regione Lombardia del 21.03 e 22.03

    La Regione Lombardia ha emanato due distinte Ordinanze: Ordinanza n. 514 del 21.03 e Ordinanza n. 515 del 22.03 (che riporta alcune modifiche alla precedente) che trovate in allegato. Le disposizioni sono in vigore a partire da oggi, 23 marzo e sino al 15 aprile.

    Le disposizioni introducono ulteriori misure restrittive – per il territorio regionale – che vanno ad aggiungersi a quelle del DPCM 22.03 prima richiamato. Tra queste ricordiamo:

    • il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000,00 euro;
    • la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
    • la sospensione delle attività artigianali (non legate alle emergenze o alle filiere essenziali), dei mercati settimanali scoperti e dei servizi alla persona.
    • la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
    • la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
    • il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
    • la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
    • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

    Resteranno aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie fermo restando il rispetto ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

     

    Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: pubblicate le Linee Guida per il settore dei trasporti

    Iil Ministero dei Trasporti ha pubblicato le linee guida per adempimenti dei settori dei trasporti e della logistica. Sono previsti adempimenti comuni a tutti gli ambiti legati alla filiera dei trasporti e previsioni specifiche per i singoli settori: Settore aereo, autotrasporto di merci, trasporto pubblico locale e ferrovie concesse, settore ferroviario, settore marittimo portuale, servizi di trasporto non in linea.

    Aggiornamento del 20 Marzo 2020

    Decreto Legge “Cura Italia” – Vademecum dell’Agenzia dell’Entrate 

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito  il vademecum esplicativo delle principali misure fiscali contenute all’interno del DL Cura Italia emanato dal Governo per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia (il documento è disponibile anche qui in allegato).

     

    Decreto Legge “Cura Italia” – Fondo di Garanzia per le PMI – MISE

    Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito un comunicato riguardante il Fondo di Garanzia per le PMI  per segnalare che le misure agevolative introdotte dal DL Cura Italia sono immediatamente accessibili.
    Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito al fine di supportare finanziariamente le PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.
    Alla luce delle disposizioni del Decreto Cura Italia, la dotazione del Fondo è stata ampliata di 1,5 miliardi, prevedendo una serie di misure agevolative; le piccole e medie imprese italiane potranno quindi accedere sin da subito a tali misure per fare fronte all’emergenza.
    Vi invitiamo a visionare l’area dedicata del Sito del Ministero per approfondimenti e maggiori informazioni. https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040894-fondo-di-garanzia-subito-al-via-le-misure-del-decreto-cura-italia.

     

    Ricetta Elettronica

    Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un’ordinanza (in corso di pubblicazione) per l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica; in particolare, l’ordinanza prevede che nel momento di rilascio della ricetta elettronica da parte del medico, l’assistito può chiedere il rilascio del promemoria dematerializzato o la comunicazione del numero della Ricetta Elettronica tramite posta elettronica, sms, app, comunicazione telefonica.  L’ordinanza prevede una serie di disposizioni per le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale. In attesa della pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale vi segnaliamo che è disponibile sul sito della Protezione Civile.

    Aggiornamento del 19 Marzo 2020

    Decreto Cura Italia

    E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, DL Cura Italia (già DL Coronavirus-ter) – (Gazzetta Ufficiale n. 70.).

    Riportiamo in allegato una breve scheda di approfondimento dei punti di maggiore interesse per imprese e lavoratori, applicabili quindi anche al settore ecommerce. Sempre riguardo al decreto, segnaliamo che sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile un’area di approfondimento: http://www.mef.gov.it/

     

    Decreto sulle restrizioni dei trasporti passeggeri

    Segnaliamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto (in allegato) recante misure restrittive nei servizi di trasporto ferroviario, marittimo, aereo, introducendo particolari limitazioni al traffico da / per la Sicilia.

    Aggiornamento del 17 Marzo 2020

    Nuovo modulo di auto dichiarazione.

    Il Ministero dell’Interno ha pubblicato In data odierna il nuovo modulo di autodichiarazione in caso di spostamenti (disponibile tra i documenti sopra).

    L’interessato è tenuto ad auto-dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dal DPCM dell’8 marzo che prevedono il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i coloro che sono sottoposti alla misura di quarantena, ovvero risultati positivi al Covid-19.

    L’operatore di polizia controfirma l’auto-dichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, in tal modo l’interessato è esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

    Decreto Legge “Cura Italia”

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Come segnalato nel Comunicato Stampa disponibile sul Sito della Presidenza del Consiglio (di cui riportiamo un estratto) il provvedimento interviene su 4 aree principali e altre misure settoriali, quali:

    1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
    2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
    3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
    4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

    Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo nei giorni scorsi al fine di evitare che l’attuale crisi sanitaria riporti gravi ripercussioni alle attività economiche effetti permanenti.

    Per una preliminare panoramica dei provvedimenti vi invitiamo a consultare il Comunica Stampa disponibile a questo Link.

     

    Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

    Sabato 14 marzo è stato siglato da parte del Governo e i Sindacati un importante protocollo che riporta indicazioni fondamentali per la gestione dell’emergenza da parte delle imprese con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’ambiente lavorativo per la protezione del personale dipendente e dell’utenza.

    Tra i diversi temi affrontati, il Protocollo riporta nel paragrafo 2) importanti indicazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte delle imprese.

    Aggiornamento del 13 Marzo 2020

    Entro domani (14 marzo) saranno pubblicate delle linee guida per il settore della logistica.

    Il Ministero attraverso due distinte note ha anticipato importanti iniziative a sostegno del settore della logistica, settore strategico e fondamentale in questo momento così delicato per l’intero Paese.

    In particolare, apprendiamo, attraverso la prima nota, che entro domani saranno disponibili le linee guida relative alla sicurezza legata all’emergenza coronavirus. Saranno fornite indicazioni importanti per garantire maggiori tutele e sicurezza al personale che opera nella filiera della logistica.

    Inoltre, attraverso la seconda nota, la Ministra ha anticipato che, alla luce delle criticità verificatesi nei magazzini di alcuni territori, in alcuni porti e nelle consegne a domicilio, il ministero dei Trasporti sarà disponibile ad agevolare anche accordi locali per consentire il prosieguo delle attività.

    Tali iniziative fanno seguito alle interlocuzioni ed alle richieste pervenute al Ministero tramite le associazioni di categoria e i sindacati.  (AGI) RED/GAV

    Limitazione delle attività aeroportuali.

    Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha emanato un decreto per limitare l’operatività degli aeroporti, pur garantendo i servizi essenziali.

    In particolare: è garantita l’operatività dei servizi essenziali limitatamente ai seguenti aeroporti:

    Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.

    Inoltre, è rimessa alla valutazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile la possibilità di consentire l’operatività degli altri aeroporti nel caso di:

    • esigenze operative di voli cargo e posta;
    • mantenimento dei requisiti di certificazione aereoportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
    • ripristino immediato della piena operatività dell’aeroporto, qualora sia ritenuto necessario.

    Le disposizioni del decreto sono in vigore fino al 25 marzo 2020 e si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.