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La Commissione Europea attraverso la direttiva (UE) 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus (la “Direttiva”) ha aggiornato le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori; in particolare, la Direttiva interviene sulla direttiva 93/13 CEE sulle clausola abusive, sulla direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, sulla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e sulla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, apportando diverse modifiche alle normative vigenti. La direttiva è entrata in vigore il 7 maggio 2020 con il termine del 28 novembre 2021 per l’adozione di misure nazionali di attuazione e del 28 maggio 2022 per il recepimento.

In alcuni Stati, tra cui l’Italia, l’iter di recepimento non è ancora completato; attualmente, nel nostro ordinamento la Legge Delega che attribuisce il mandato al Governo per l’implementazione è in discussione in Parlamento; a seguito della sua emanazione il Governo procederà con la predisposizione del Disegno di Legge di recepimento per dare piena attuazione.

Ciò nonostante gli operatori destinatari della direttiva sono tenuti a conformarsi alle sue disposizioni sin dal 28 maggio 2022.

In particolare, la Direttiva Omnibus si applica alle piattaforme che operano online in una relazione business-to-consumer (B2C), ovvero agli operatori che offrono servizi digitali dietro corrispettivo in denaro o mediante dati personali; in coerenza con il quadro normativo di cui alla direttiva 770/2019 é estesa la definizione di “prezzo” che include anche il pagamento attraverso dati personali.

La direttiva interviene in alcuni ambiti particolarmente delicati della relazione tra cliente-consumatore e operatore commerciale, prevedendo l’obbligo di agire con maggiore trasparenza informativa nei confronti dell’utente fornendo:

  • Indicazioni nel caso di utilizzo di strumenti di confronto dei prodotti, dovendo esplicitare gli annunci a pagamento (che consentono una visualizzazione ai primi posti);
  • Indicazioni sulle modalità adattate per verificare le recensioni;
  • Indicazioni sui sistemi automatizzati adottati per personalizzare i prezzi;
  • Indicazioni sul venditore con esplicita menzione di venditore privato e conseguente esclusione delle normativa a tutela dei consumatori.
  • Indicazioni sulla proposizione del prezzo di vendita e l’applicazione di eventuale scontistica (Articolo 6-bis), tema particolarmente delicato che richiede particolare attenzione nella pratica.

La Direttiva interviene, inoltre, anche sotto il profilo dei rimedi messi a disposizione dei consumatori in caso di criticità nel rapporto, rafforzando gli strumenti a sua disposizione; ad esempio, nel caso in cui il consumatore subisca un danno per pratiche commerciali scorrette, prevedendo la possibilità di agire per il risarcimento dei danni, la riduzione del prezzo del prodotto/servizio o la risoluzione del contratto.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni è previsto un regime sanzionatorio che può arrivare fino al 4% del fatturato annuo della società nello Stato membro, gli Stati interessati, in cui si è verificata la violazione, oppure di due  milioni di euro nei casi in cui non siano disponibili informazioni sul fatturato.

Per gli operatori commerciali è quindi necessario verificare se i requisiti di trasparenza richiesti dalla Direttiva sono rispettati e, in caso di mancato allineamento, adeguarsi implementando i requisiti informati indicati; inoltre sarà fondamentale una verifica delle condizioni contrattuali applicate dal venditore (Termini e Condizioni di Vendita) affinché siano garantite le nuove tutele.