Il 2 agosto 2026 è entrato in vigore l’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) che dispone un obbligo di marcatura e di etichettatura per i sistemi di generazione di contenuti e per i sistemi di interazione basati sull’intelligenza artificiale; trattasi di sistemi che, in generale, presentano un rischio limitato per i diritti e le libertà fondamentali, secondo la classificazione dell’AI Act che, come noto, identifica quattro livelli di rischio: (i) pratiche vietate, (ii) sistemi ad alto rischio, (iii) sistemi a rischio limitato e i (iv) sistemi a rischio minimo.
L’Articolo 50 dell’AI Act è finalizzato a garantire trasparenza informativa e consapevolezza agli utenti che interagiscono con tali strumenti o che fruiscono di contenuti generati con sistemi automatizzati, risorse ampiamente utilizzate dalle imprese e, per tali ragioni, tali adempimenti impattano su numerosi operatori.
Gli obblighi dell’Articolo 50: marcatura e etichettatura
La norma identifica obblighi non generalizzati in funzione dell’utilizzo che viene effettuato, delle finalità, dei contenuti generati e del contesto in cui si opera e del soggetto che agisce. Ne consegue pertanto che, ai fini del corretto adempimento, è fondamentale identificare la fattispecie di riferimento, sebbene non sia sempre immediato.
Sotto il profilo soggettivo, la norma distingue tra deployer e fornitore. Il fornitore o provider è colui che sviluppa il sistema di AI e lo immette sul mercato mentre il deployer è colui che lo utilizza nell’ambito di una attività professionale e sotto la propria responsabilità. In relazione all’Articolo 50, i paragrafi 1 e 2 sono rivolti essenzialmente ai fornitori (o provider) mentre i paragrafi 3 e 4 costituiscono un obbligo per i deployer.
Prima di esaminare la norma, occorre rilevare che il recente Regolamento UE 2026/1744 Omnibus Digitale sull’AI1 è intervenuto sul testo originale introducendo alcune modifiche all’Articolo 50 in relazione all’operatività degli obblighi previsti, con particolare riguardo al comma 2.
Anche alla luce delle recenti modifiche, l’Articolo 50 opera come segue:
- (comma 1) i fornitori di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche (come chatbot o assistente vocale) devono garantire che l’utente sia informato, quindi consapevole, di interagire con un sistema di IA sin dal primo utilizzo, salvo che non risulti già evidente dal contesto. L’’obbligo si applica a partire dal 2 agosto 2026.
- (comma 2) i fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati In relazione a questi ultimi, il Digital Omnibus sull’IA ha previsto che per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 l’obbligo di marcatura si applichi a partire dal 2 dicembre 2026, offrendo quindi più tempo ai fornitori per conformarsi alle disposizioni della norma.
- (comma 3) i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informarne le persone esposte a tali sistemi, fermo restando le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR.
- (comma 4) i deployer di un sistema di AI che genera o manipola immagini, audio o video assimilabili a un deep fake, oppure testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, senza controllo editoriale umano, devono informare in modo chiaro e visibile che il contenuto è stato generato o manipolato dall’AI; anche in questo caso l’obbligo decorre dal 2 agosto L’obbligo dichiarativo non si applica quando il contenuto è autorizzato dalla legge oppure è parte di un’opera evidentemente artistica, creativa oppure satirica.
Al di fuori degli ambiti sopra indicati e, soprattutto, in caso di utilizzo non professionale gli obblighi non si applicano.
In relazione ai fornitori di sistemi di AI (comma 1 e 2), sono tenuti a considerare gli obblighi imposti dall’Articolo 50 sin dalla fase di progettazione affinché l’interazione con il sistema basato sull’AI sia immediatamente percepibile dall’utente, ovvero che gli output generati incorporino o siano identificati di default da segni distintivi, metadati o altri marcatori, disponibili allo stato dell’arte, e che siano rilevabili anche dalla macchina, trattasi quindi di obblighi di conformità by design. Quanto ai deployer (comma 3 e 4) l’obbligo consiste nell’etichettatura (labelling) visibile di natura dichiarativa: disclaimer, etichette, avvisi.
Le disposizioni del paragrafo 4 appaiono rilevanti per tutte le imprese che si avvalgono di strumenti di AI generativa nell’ambito della propria attività, con particolare riguardo alle imprese che operano nell’e-commerce e nell’editoria.
La rilevanza del paragrafo 4 emerge in primo luogo in relazione ai deep fake2 e alla necessità di rafforzare le tutele degli utenti, destinatari dei contenuti, rispetto a iniziative di comunicazione idonee a trarre in inganno e/o alterare la percezione dell’utente, il suo convincimento o la volontà. L’utilizzo e/o manipolazione di immagini di persone, la riproduzione o alterazione della voce, la rappresentazione di luoghi manipolati o generati dall’AI per pubblicizzare o ambientare fatti o luoghi, deve essere palesemente dichiarata al fine di rendere consapevole l’utente di tali alterazioni. Al riguardo è importante precisare che l’adempimento all’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 50, comma 4, non esclude l’operatività dell’art. 612-quater del Codice penale che punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con i sistemi di AI; in altre parole, nei casi previsti dalla norma penale, la dichiarazione non esclude la possibilità di perseguire un’azione illecita.
Il comma 4 opera anche in relazione alla generazione o manipolazione di testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La norma prevede l’esenzione dall’obbligo dichiarativo in presenza del doppio requisito: (i) il testo è stato sottoposto a un processo di revisione umana o un controllo editoriale e (ii) un soggetto, persona fisica o giuridica) si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto. A livello operativo la norma può determinare dubbi interpretativi in relazione alla nozione di “questioni di interesse pubblico”; nell’ambito del commercio elettronico, ad esempio, la redazione di una scheda informativa di un prodotto o di un servizio alberghiero redatta con l’AI potrebbe creare incertezze sull’operatività dell’obbligo.
Al fine di supportare gli operatori nell’adempimento degli obblighi di cui all’Articolo 50 dell’AI Act, intervengono due strumenti:
- Il Codice di condotta (Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content) pubblicato nel mese di giugno 2026 e
- Gli orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di sistemi di AI (Guide Lines on Transparency of AI-Generated Content), pubblicati nel mese di luglio 2026.
Trattasi di due risorse complementari che permettono, da un lato, di definire meglio la portata applicativa della norma e di facilitarne l’applicazione (le Linee Guida) e, dall’altro lato, di agevolare la dimostrazione della compliance (il Codice di condotta), rappresentando la base di partenza per un corretto adempimento della norma.
Orientamenti sugli obblighi di trasparenza a norma dell’articolo 50 della legge sull’IA
Gli orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di sistemi di AI3, pubblicati sul sito della Commissione Europea lo scorso luglio 2026, forniscono chiarimenti e indicazioni operative per circoscrivere l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza.
A titolo esemplificativo, in relazione ai punti sollevati -riguardo la produzione di un testo generato o modificato con l’AI (Art. 50.4), oltre a precisare le condizioni di operatività dell’obbligo, gli orientamenti chiariscono la portata applicativa della nozione di “questioni di interesse pubblico” chiarendo che sono tali se afferiscono i seguenti temi: “politica e processi democratici, pubblica amministrazione e servizi, amministrazione della giustizia e applicazione della legge, diritti fondamentali, pubblica sicurezza, sanità pubblica, protezione dell’ambiente, la sicurezza dei consumatori e tutti gli aspetti economici, sviluppi finanziari, politici, scientifici o culturali che possono essere oggetto di dibattito pubblico”. In relazione al commercio digitale, il richiamo alla sicurezza dei consumatori assume particolare rilevanza.
Con riferimento, invece, all’esenzione dall’obbligo di etichettatura dei testi, gli orientamenti chiariscono che l’esenzione opera se il testo è stato preventivamente sottoposto a revisione umana svolta da una o più persone fisiche “in possesso di conoscenze pertinenti e di un giudizio professionale relativo all’oggetto dell’esame” oppure ad un controllo editoriale svolto da un entità editoriale responsabile; i meri controlli superficiali, formali o procedurali (come le correzioni ortografiche o grammaticali) non rientrano nella definizione di revisione umana o controllo editoriale, secondo le Linee Guida.
Il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI
Un ulteriore strumento è il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI4 pubblicato nel mese di giugno 2026; si tratta di uno strumento volontario, non obbligatorio, la cui adesione può rappresentare un indice di conformità, sebbene non sostituisca gli obblighi imposti dall’Articolo 50. La Commissione ha fornito una prima finestra temporale per l’adesione al Codice terminata nel mese di agosto 2026.
Il Codice rileva, in particolare, per le icone grafiche riportate nella Sezione 2; sebbene esse non siano obbligatorie, potrebbero costituire uno strumento utile per accrescere uniformità e conoscibilità.
Considerazioni finali
Alla luce della breve analisi svolta emerge come la trasparenza informativa sia oramai una prerogativa imprescindibile nel contesto digitale fortemente voluta dal legislatore europeo; una tendenza che assume sempre più rilevanza e centralità nel caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, rappresentando uno strumento di difesa rispetto ai contenuti che possono influenzare gli utenti, come nel caso dei deep fake.
L’adempimento degli obblighi presuppone un accurato processo di analisi e mappatura che rientra nelle attività di compliance nell’utilizzo dei sistemi di AI, identificando nel concreto gli aspetti che caratterizzano la fattispecie non potendo gestire per mere categorie generali e tenendo conto anche del quadro normativo di riferimento per la fattispecie in esame.
Ad esempio, restando ancorati al settore dell’e-commerce e riprendendo l’esempio sopra menzionato, nel caso di una scheda informativa allegata a un prodotto o pubblicata su un sito web, non è possibile stabilire a priori se il contenuto elaborato con l’utilizzo dell’AI rientri o meno nell’obbligo dichiarativo, dovendo verificare nel caso specifico quale sia il contesto e la finalità di quel contenuto; se la scheda informativa riguarda un gioco destinato ai bambini e le indicazioni fornite rientrano nell’ambito della “sicurezza dei consumatori”, probabilmente occorrerà dichiarare che il testo è stato generato con l’utilizzo dell’AI, salvo che non sia stata effettuata una revisione umana, accurata, non limitata alla correzione grammaticale, come richiesto dai casi di esenzione. Nel caso in cui sia una scheda descrittiva relativa ad una struttura alberghiera probabilmente la valutazione sarà differente, fatti salvi i casi di deep fake, sopra menzionati.
Un’ultima osservazione concerne la rilevanza degli obblighi di trasparenza dell’Articolo 50 anche sotto il profilo contrattuale e della responsabilità e, in particolare, le clausole che potranno essere inserite nei contratti di fornitura o di prestazioni in relazione a tali obblighi e le possibili conseguenze in caso di inadempimento.
Per i sistemi di AI destinati a interagire direttamente con le persone fisiche, come evidenziato, l’obbligo di marcatura e di conformità ricade sul provider (Art. 50, comma 1); nel caso di fornitura di tali sistemi a soggetti terzi affinché siano utilizzati sui loro siti web (ad esempio assistente virtuale che guida la scelta di un prodotto) il provider deve garantire la conformità del sistema anche a livello contrattuale. Nei confronti dell’utente finale, sebbene l’obbligo di trasparenza ricada sul fornitore, il titolare del sito web è comunque tenuta a svolgere un corretto assesment del sistema posto che lo stesso è utilizzato sotto la propria responsabilità.
Sempre in relazione ai profili contrattuali, nel caso di contenuti realizzati con l’utilizzo di AI (Articolo 50.4) l’obbligo ricorre anche quando i contenuti sono creati da un soggetto per conto del cliente (da un’agenzia o da un professionista); a maggior ragione sarà importante stabilire in sede negoziale gli obblighi di trasparenza e le relative responsabilità, posto che in caso di non conformità o mancato adempimento degli obblighi l’inadempienza potrebbe essere contestata anche al cliente che utilizza e pubblica il contenuto, ad esempio, sul proprio sito.
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1Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull’IA), pubblicato in G.U. il 24 luglio 2026.
2Il deep fake è definito dall’AI Act come: “un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona”. 3https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems
4https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-ai-generated-content
