A partire dal 19 giugno 2026, ogni negozio online che vende a consumatori in Italia o nell’Unione Europea è tenuto a mettere a disposizione una funzione digitale di recesso integrata nel sito web, nell’app o nell’interfaccia online utilizzata per concludere il contratto.
Non sarà quindi più sufficiente indicare un indirizzo e-mail nelle condizioni generali di vendita: il consumatore dovrà poter esercitare il diritto di recesso attraverso una funzione sempre accessibile, capace di ricevere la dichiarazione e di restituire una conferma di ricezione con data e ora certe.
Il principio “Easy In, Easy Out”
Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2673, sancisce il principio “Easy In, Easy Out”: se un consumatore ha concluso un acquisto con un click, deve poter recedere con la stessa semplicità tecnica.
La Direttiva (UE) 2023/2673 nasce formalmente nell’ambito della disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Tuttavia, in fase di recepimento, il legislatore italiano ha esteso la previsione a tutti i contratti conclusi tramite interfaccia online, ampliandone quindi l’ambito di applicazione.
A chi si applica il nuovo obbligo
Il criterio che attiva l’obbligo non è la natura del prodotto o del servizio venduto, ma la modalità di conclusione del contratto. Se il contratto è B2C ed è concluso tramite un sito web, una app o un marketplace, la funzione digitale di recesso diventa un requisito strutturale dell’interfaccia. Il settore merceologico, di per sé, non è rilevante.
La finalità della norma è rafforzare l’effettivo esercizio dei diritti dei consumatori, garantendo maggiore trasparenza, semplicità e accessibilità nei percorsi digitali successivi all’acquisto.
Come deve funzionare la funzione digitale di recesso
La disciplina definisce con precisione anche le caratteristiche tecniche e di esperienza utente della funzione. Il consumatore deve poter inviare una dichiarazione di recesso indicando o confermando alcune informazioni essenziali, tra cui:
- il proprio nome;
- gli estremi del contratto, come numero d’ordine, data o prodotto acquistato;
- il mezzo elettronico attraverso cui ricevere la conferma.
Prima dell’invio definitivo deve essere previsto un passaggio di doppia conferma, tramite un pulsante esplicito, etichettato con la dicitura “Conferma recesso” o formula equivalente.
A seguito dell’invio, l’esercente ha l’obbligo di trasmettere senza indebito ritardo una ricevuta su supporto durevole, normalmente tramite e-mail, contenente il testo integrale della dichiarazione di recesso e la data e l’ora esatte di trasmissione.
Questa ricevuta assume un valore probatorio importante: il recesso si considera esercitato tempestivamente se la dichiarazione è stata inviata entro il termine previsto, indipendentemente dal momento in cui il merchant la legge o la prende materialmente in carico.
Attenzione al design dell’interfaccia e ai dark pattern
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la progettazione dell’interfaccia. In coerenza con il più ampio orientamento europeo volto a contrastare percorsi digitali ingannevoli o inutilmente complessi, ciò che potrà essere valutato non sarà soltanto la presenza formale della funzione, ma anche la sua effettiva accessibilità.
Un pulsante poco visibile, un percorso eccessivamente articolato, messaggi dissuasivi o ostacoli ingiustificati potrebbero essere considerati elementi idonei a limitare l’esercizio del diritto di recesso. In alcuni casi, tali modalità potrebbero essere valutate anche come dark pattern o come pratiche commerciali scorrette autonomamente rilevanti.
Quando il pulsante di recesso è obbligatorio
L’art. 49 del Codice del Consumo, come modificato dal decreto, prevede inoltre che il professionista debba informare il consumatore dell’esistenza della funzione digitale di recesso “se del caso”.
Questa espressione, apparentemente elastica, non attribuisce al venditore una facoltà discrezionale, ma delimita il perimetro dell’obbligo: la funzione digitale deve essere prevista quando, per quello specifico contratto, il diritto di recesso sussiste.
Le eccezioni al diritto di recesso
A definire i casi in cui il diritto di recesso è escluso è l’art. 59 del Codice del Consumo, che contiene un elenco tassativo di eccezioni.
A mero titolo esemplificativo, possono rientrare tra le esclusioni:
- i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi dell’art. 59, lett. c);
- i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, ai sensi dell’art. 59, lett. d).
Resta però centrale il tema dell’informazione precontrattuale. Se il venditore online non informa il consumatore dell’esclusione del diritto di recesso in modo chiaro, specifico e prima della conclusione del contratto, il consumatore conserva il diritto di recedere per dodici mesi e quattordici giorni, secondo quanto previsto dall’art. 53 del Codice del Consumo.
Per i prodotti esclusi dal recesso, quindi, non è sufficiente una clausola generica inserita nel corpo delle condizioni generali di vendita. L’esclusione deve essere comunicata in modo esplicito e comprensibile, preferibilmente anche nella scheda prodotto e comunque prima che il consumatore completi l’acquisto.
Profili sanzionatori
Sul fronte sanzionatorio, l’assenza della funzione digitale di recesso, oppure una sua implementazione tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, può rilevare nell’ambito della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo.
L’Autorità competente è l’AGCM, con sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo realizzato nell’Unione Europea in caso di infrazioni transfrontaliere.
Il nodo dei cataloghi misti
Il punto più delicato, per chi gestisce un catalogo misto, riguarda la gestione dell’obbligo a livello di singolo prodotto o categoria. La norma è chiara nei suoi principi, ma lascia aperti alcuni nodi applicativi, soprattutto per settori in cui convivono prodotti soggetti al diritto di recesso e prodotti esclusi, come può accadere nel comparto alimentare.
Sarà quindi importante raccogliere le istanze del mercato e le difficoltà operative degli esercenti, così da affrontare le esigenze specifiche dei diversi settori e contribuire a chiarire i dubbi applicativi che emergeranno nella fase di adeguamento.
FAQ
La norma in generale
Cos’e’ il nuovo obbligo del pulsante di recesso?
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis, che obbliga tutti i merchant e-commerce B2C a mettere a disposizione del consumatore una funzione digitale dedicata al recesso, integrata nell’interfaccia (sito web o app) attraverso cui il contratto e’ stato concluso. Il principio e’ la simmetria digitale: se un acquisto si completa online in pochi clic, anche il recesso deve potersi esercitare con la stessa semplicità.
Da quando e’ obbligatorio?
Il decreto e’ entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026. L’obbligo operativo decorre dal 19 giugno 2026 e si applica ai contratti conclusi da quella data in poi. I contratti conclusi prima non sono soggetti alla nuova disciplina.
A chi si applica?
A tutti i professionisti che:
- concludono contratti B2C tramite interfaccia online (sito web o app mobile);
- si rivolgono a consumatori in Italia o nell’Unione Europea;
- indipendentemente da dimensione, fatturato o settore: PMI, micro-imprese, startup, freelance, venditori extra-UE che commercializzano verso il mercato europeo.
Non esistono soglie di esenzione dimensionale.
Il modulo PDF di recesso e’ ancora obbligatorio?
Sì, il modulo tipo di recesso (Allegato I-B del Codice del Consumo) rimane obbligatorio nell’informativa precontrattuale ai sensi dell’art. 49. La funzione digitale non lo sostituisce: le due modalità coesistono. L’esercente deve fornire entrambe.
Il pulsante nella pratica
Dove devo posizionare il pulsante?
La norma richiede che sia ben visibile e facilmente accessibile. Nella pratica, il link deve essere presente in almeno uno dei seguenti punti:
- Area account cliente – dettaglio ordine (soluzione preferibile);
- Pagina di conferma ordine, accessibile dopo l’acquisto;
- E-mail di conferma ordine, con link diretto al form.
Non è ammesso posizionarlo esclusivamente nel footer o nelle FAQ, dove la sua reperibilità è ridotta. Un pulsante difficile da trovare può configurare un dark pattern sanzionabile dall’AGCM.
Quale dicitura devo usare per il pulsante?
L’art. 54-bis indica espressamente la dicitura: «Recedere dal contratto qui». Sono ammesse formulazioni equivalenti e altrettanto inequivocabili, come:
- «Esercita il diritto di recesso»
- «Recedi da questo ordine»
Non sono ammesse etichette generiche come «Contattaci», «Gestisci ordine» o «Resi e rimborsi» usate da sole, senza rimando diretto alla funzione di recesso.
Cosa deve raccogliere il form di recesso?
Il form deve consentire al consumatore di fornire o confermare facilmente almeno:
- Il proprio nome;
- Le informazioni che identificano il contratto (numero ordine, data, prodotto o servizio);
- Il mezzo elettronico per ricevere la conferma del recesso (tipicamente l’e-mail).
Dopo la compilazione, è necessario uno step di conferma esplicita con pulsante «Conferma recesso» o equivalente. Non è ammessa la trasmissione immediata senza un passaggio di conferma.
Cosa devo inviare al consumatore dopo il recesso?
Il merchant è tenuto a trasmettere senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole (normalmente e-mail) contenente:
- Il testo integrale della dichiarazione di recesso inviata;
- La data e l’ora esatte di trasmissione.
La ricevuta ha valore probatorio: il diritto di recesso si considera esercitato tempestivamente se la dichiarazione è stata inviata entro il termine, indipendentemente da quando il merchant la riceve. È consigliabile archiviare queste ricevute.
Per quanto tempo deve rimanere attivo il pulsante?
La funzione deve essere disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. Per la maggior parte dei contratti di acquisto di beni, il termine è di 14 giorni dalla ricezione del bene da parte del consumatore. Attenzione: per i contratti di servizi finanziari, il termine può essere di 30 giorni (es. assicurazioni sulla vita e forme pensionistiche complementari individuali). Verificare caso per caso.
Il pulsante deve funzionare anche su mobile?
Sì. La norma non distingue tra canali web e mobile. Se i contratti vengono conclusi tramite app, la funzione deve essere presente e pienamente operativa anche nell’app. Non è sufficiente rimandare al sito web da un app mobile. Attenzione ai tempi di approvazione degli store (Apple App Store e Google Play): prevedere il deploy con anticipo rispetto alla scadenza.
Cosa sono i dark pattern e perche’ sono rilevanti?
I dark pattern sono scelte di design e UX che rendono deliberatamente difficile l’esercizio di un diritto dell’utente. La norma non valuta solo la presenza formale del pulsante, ma anche come e’ progettato il percorso.
Esempi di dark pattern sanzionabili:
- Pulsante con scarso contrasto cromatico rispetto allo sfondo;
- Pop-up dissuasivi («Sei sicuro? Perderai tutti i tuoi punti!») che creano attrito artificiale;
- Richiesta di motivazione obbligatoria – non prevista dalla norma;
- Passaggi aggiuntivi non necessari rispetto alla procedura di acquisto;
- Ricevuta non inviata o inviata con ritardo significativo.
Un percorso di recesso più complesso dell’acquisto può determinare un rischio sanzionatorio.
Esclusioni per categoria di prodotto (Art. 59)
L’obbligo vale per tutti i prodotti?
No. L’art. 49 prevede che l’indicazione della funzione digitale sia obbligatoria «se del caso»: l’obbligo del pulsante scatta solo se il diritto di recesso sussiste per quel prodotto specifico. L’art. 59 del Codice del Consumo elenca tassativamente le eccezioni. L’obbligo si gestisce a livello di singolo prodotto o categoria, non dell’intero sito, ciò significa che il merchant può avere prodotti con pulsante obbligatorio e prodotti esclusi nello stesso negozio.
Vendo borse artigianali personalizzate con le iniziali del cliente. Devo prevedere il pulsante?
No. L’art. 59, lett. c) esclude il diritto di recesso per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Un prodotto con le iniziali o il nome del cliente rientra in questa categoria. Obbligo residuo: il merchant deve informare il consumatore dell’esclusione in modo chiaro e precontrattuale – nella scheda prodotto e nelle condizioni generali. Il silenzio non equivale all’esclusione: se l’esclusione non e’ comunicata, il consumatore conserva il diritto di recedere.
Vendo alimenti freschi online. Sono escluso?
L’art. 59, lett. d) esclude il recesso per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. Alimenti freschi come carne, pesce, verdure e prodotti a breve scadenza rientrano chiaramente in questa categoria.
Vendo vino online. Vale il recesso?
Dipende dalla tipologia. L’art. 59, lett. g) esclude il recesso per bevande alcoliche il cui prezzo dipenda da fluttuazioni di mercato non controllabili dal professionista e la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni. Questa fattispecie copre i vini da investimento o le bottiglie prenotate in anteprima. Per il vino ordinario venduto con disponibilità immediata a prezzo fisso, la lett. g) non si applica. Se il vino non e’ deperibile nel breve periodo (lett. d), il diritto di recesso sussiste e il pulsante e’ obbligatorio.
Vendo cosmetici. Devo inserire il pulsante?
Sì, con una distinzione importante. L’art. 59, lett. e) esclude il recesso solo per i beni sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici e che sono stati aperti dopo la consegna. Finche’ il prodotto è sigillato e intatto, il diritto di recesso sussiste e il pulsante è obbligatorio. Solo se il consumatore ha rotto il sigillo dopo la consegna il recesso decade. Il merchant deve gestire la verifica del sigillo al momento dell’eventuale restituzione.
Vendo software e contenuti digitali. Come mi regolo?
L’art. 59, lett. o) esclude il recesso per la fornitura di contenuti digitali non su supporto materiale (software, musica, video, app, ebook) se la prestazione e’ iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso a seguito dell’inizio dell’esecuzione. In pratica: il diritto di recesso decade nel momento in cui il download inizia o l’accesso al contenuto viene abilitato, ma solo se il consumatore ha prestato consenso esplicito prima di quel momento.
Vendo abbigliamento: devo il pulsante anche per capi su misura?
Per i capi confezionati su misura o con personalizzazioni strutturali (es. abiti sartoriali, taglie custom costruite sulle misure del cliente), si applica l’esclusione dell’art. 59, lett. c).
Rischi e sanzioni
Cosa rischio se non implemento il pulsante?
I rischi sono due, con meccanismi di attivazione molto diversi:
Rischio 1 – Proroga automatica del termine di recesso
Se manca la corretta informativa precontrattuale sul recesso (che dal 19 giugno deve includere anche l’indicazione della collocazione della funzione digitale), il termine di 14 giorni si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni per ogni singolo contratto non conforme, ai sensi dell’art. 53. Non serve alcuna azione dell’AGCM o del consumatore: scatta per legge.
Rischio 2 – Sanzioni AGCM
L’assenza del pulsante o la sua presenza in forma nascosta può configurare una pratica commerciale scorretta. Le sanzioni vanno da 5.000 euro fino a 10 milioni di euro. Per infrazioni transfrontaliere gravi, fino al 4% del fatturato annuo UE dell’azienda.
Se non comunico l’esclusione del recesso per un prodotto escluso, cosa succede?
Il consumatore conserva il diritto di recedere per 12 mesi e 14 giorni, come se il diritto sussistesse. L’omissione informativa non esclude il diritto: lo prolunga.Per i prodotti che rientrano nelle eccezioni dell’art. 59 (beni personalizzati, deperibili, igienici, ecc.) il merchant deve quindi comunicare esplicitamente e precontrattualmente l’esclusione – nella scheda prodotto e nelle condizioni generali – per potersi opporre validamente a una richiesta di recesso successiva.
Verifiche e controlli sul rispetto della norma
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e’ l’autorità competente al controllo e all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice del Consumo, incluso il mancato rispetto dell’art. 54-bis. Per gli operatori di servizi finanziari, il coordinamento coinvolge anche Banca d’Italia (per i profili TUB) e IVASS (per i profili assicurativi del CAP).
