Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition” o Direttiva EmpCo, e introduce modifiche al Codice del consumo che interessano anche i merchant con eCommerce B2C.Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo 2026, mentre le modifiche si applicano dal 27 settembre 2026. Le novità riguardano le comunicazioni ambientali, le pratiche commerciali ingannevoli e gli obblighi informativi su consegna, garanzie, aggiornamenti software e riparabilità dei beni.

Gli obiettivi della Direttiva EmpCo

La direttiva mira a garantire che le affermazioni ambientali siano chiare e affidabili per i consumatori. La disciplina e il suo recepimento intervengono lungo tre direttrici:

  • Migliorare le informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti in vendita, per responsabilizzare i consumatori e favorire scelte più consapevoli.
  • Ampliare la tutela contro le pratiche commerciali scorrette che utilizzano informazioni ingannevoli su durabilità, riparabilità e riciclabilità dei beni.
  • Definire termini specifici per regolamentare la comunicazione sull’impatto ambientale dei prodotti in vendita.

Gli articoli del Codice del consumo interessati

Il D.Lgs. 30/2026 introduce o modifica le seguenti disposizioni del Codice del consumo:

  • Art. 18: Definizioni.
  • Art. 21: Azioni ingannevoli.
  • Art. 22: Omissioni ingannevoli.
  • Art. 23: Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.
  • Art. 45: Definizioni.
  • Art. 48: Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
  • Art. 49: Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
  • Art. 51: Requisiti formali per i contratti a distanza.
  • Art. 65-ter: Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata.
  • Allegato II-octies: Modelli di avviso armonizzato ed etichetta armonizzata.

Le novità sulle pratiche commerciali ingannevoli

Azioni ingannevoli e comunicazioni ambientali

Le modifiche all’articolo 21 riguardano le informazioni non rispondenti al vero o complessivamente idonee a indurre in errore il consumatore medio e, in ogni caso, a portarlo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Le disposizioni interessano:

  • Le caratteristiche ambientali o sociali e gli aspetti relativi alla circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità.
  • La formulazione di asserzioni ambientali relative a prestazioni future senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico. Il piano deve prevedere obiettivi misurabili, scadenze precise e gli altri elementi pertinenti necessari a sostenerne l’attuazione.
  • La pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

Omissioni ingannevoli nei servizi di raffronto fra prodotti

Nell’ambito delle omissioni ingannevoli, il nuovo comma 5-ter dell’articolo 22 riguarda i professionisti che forniscono un servizio di raffronto fra prodotti e comunicano al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti di circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità, dei prodotti o dei loro fornitori.

In questi casi sono considerate rilevanti le informazioni relative:

  • Al metodo di raffronto.
  • Ai prodotti raffrontati e ai loro fornitori.
  • Alle misure predisposte per mantenere aggiornate le informazioni.

Dodici nuove pratiche considerate in ogni caso ingannevoli

L’articolo 23 amplia l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, introducendo 12 nuove ipotesi che non richiedono una valutazione caso per caso. Le nuove fattispecie riguardano le comunicazioni ambientali, gli aggiornamenti software, la durabilità e la riparabilità dei beni.

I nuovi obblighi informativi per gli eCommerce B2C

Le modifiche agli articoli 48, 49 e 51, insieme al nuovo articolo 65-ter e all’Allegato II-octies, introducono novità nelle informazioni da fornire ai consumatori.

Opzioni di consegna rispettose dell’ambiente

Per i contratti a distanza dovranno essere indicate le opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, ove disponibili.

Garanzia legale e garanzia commerciale di durabilità

L’informativa sulla garanzia legale di conformità dovrà essere fornita mediante un avviso armonizzato standardizzato a livello UE, incluso nell’Allegato II-octies del Codice del consumo.

Se il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi e per una durata superiore a due anni, questa dovrà essere comunicata mediante un’apposita etichetta armonizzata, anch’essa inclusa nell’Allegato II-octies.

Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nella pagina Avviso armonizzato ed etichetta (di durabilità) armonizzata.

Aggiornamenti software e riparabilità dei beni

Per i beni con elementi digitali, i contenuti digitali e i servizi digitali, il professionista dovrà indicare il periodo minimo di fornitura degli aggiornamenti software.

Dovrà inoltre essere comunicato l’indice di riparabilità del bene, ove disponibile. In sua assenza, dovranno essere fornite le informazioni essenziali sui pezzi di ricambio, sulle istruzioni di riparazione e sulle eventuali restrizioni alla riparazione stessa.

Come adeguare l’eCommerce B2C alle nuove disposizioni

In vista dell’applicazione delle modifiche dal 27 settembre 2026, occorre adeguare il proprio eCommerce intervenendo, in particolare, su tre ambiti:

  • Comunicazioni ed etichette dei prodotti: verificare che rispettino le nuove disposizioni ambientali, per evitare di incorrere in pratiche commerciali scorrette.
  • Consegna: indicare le opzioni rispettose dell’ambiente, se disponibili.
  • Garanzie: inserire le informative precontrattuali utilizzando i modelli armonizzati previsti dall’Allegato II-octies del Codice del consumo per la garanzia legale di conformità e per l’eventuale garanzia commerciale di durabilità, secondo quanto descritto sopra.

Il servizio di orientamento legale e fiscale Netcomm

Per i dubbi sull’applicazione della normativa eCommerce, il servizio di orientamento legale e fiscale è a disposizione dei Soci Netcomm e di chi ha ottenuto il Sigillo Netcomm.

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