Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 recepisce in Italia la direttiva UE 2024/825 (nota come “Empowering Consumers”, cioè responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde) e modifica il Codice del consumo. Alcune di queste novità toccano da vicino il commercio elettronico e diventano efficaci dal 27 settembre 2026: entro quella data i venditori devono adeguare checkout e pagine informative.
Il primo cambiamento riguarda la consegna. Il nuovo art. 49, comma 1, lett. g) chiede che, tra le informazioni precontrattuali, siano precisate le opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, ove disponibili. In pratica, se il merchant offre spedizioni a minore impatto ambientale (ad esempio un’opzione di consegna più lenta ma con minori emissioni, o punti di ritiro), deve renderle chiare al cliente. L’obbligo scatta solo se queste opzioni esistono: non impone di adottarle.
Il secondo riguarda la garanzia legale di conformità, cioè la tutela di legge (di due anni) su prodotti difettosi o non conformi. Il venditore deve ora inserire, in modo ben visibile, un promemoria su questa garanzia, utilizzando l’avviso armonizzato previsto dall’art. 65-ter e dall’allegato II-octies (Parte 1). Nel caso della vendita online l’avviso va riprodotto a colori.
Il terzo riguarda l’eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore, cioè una garanzia volontaria, senza costi aggiuntivi e per una durata superiore a due anni, a copertura di un determinato prodotto. Quando presente, va portata a conoscenza del cliente tramite l’etichetta armonizzata (art. 65-ter e allegato II-octies, Parte 2), seguendo le indicazioni riportate nell’etichetta stessa. Anche qui l’obbligo riguarda solo i casi in cui il produttore offre effettivamente questa garanzia.
Per adeguarsi, occorre verificare quali informazioni su consegna, garanzia di conformità ed eventuale garanzia commerciale di durabilità mostra oggi il proprio sito e inserire i relativi modelli ufficiali: Avviso armonizzato ed etichetta (di durabilità) armonizzata.
